In collaborazione con IAPB Italia onlus - Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.
Intervista al prof. Filippo Cruciani, specialista in oculistica e referente scientifico di IAPB Italia.
Parliamo di invalidità a seguito di disturbi alla vista e, più nello specifico, di cecità totale o parziale. Qual è l’iter da seguire, in quali casi è possibile ottenere un sostegno? A risponderci, il prof. Filippo Cruciani, componente della Commissione Ministeriale per la Prevenzione della Cecità e del Tavolo Tecnico per l’applicazione della Legge 284 presso il Ministero della Salute.
In quali casi il paziente colpito da una perdita di vista può richiedere l'invalidità?
In tutti i casi in cui c’è una riduzione della funzione visiva, il paziente può fare domanda di invalidità. La menomazione visiva può essere più o meno associata ad altre menomazioni di altre parti dell’organismo.
Quando però esiste uno stato di cecità totale o parziale, c’è un percorso – previsto proprio dalla normativa – svincolato dal resto. Esiste infatti una commissione apposita per la cecità assoluta e parziale.
Nella loro valutazione non si sommano le altre disabilità; hanno benefici propri previsti dalla Legge. Per questo motivo, non segue l’iter consueto di invalidità civile, ma quello di cecità civile.
Quali sono i requisiti necessari (a chi spetta)?
Nel nostro Paese c’è una Legge – 138 del 2001 – che definisce i due livelli di cecità, prendendo in considerazione per la valutazione del danno visivo sia la visione centrale (visus) che quella periferica (campo visivo). Ne diamo una sintetica definizione:
- il visus è la visione centrale che ci permette di riconoscere i particolari di un oggetto, di leggere e di scrivere;
- il campo visivo è il controllo dello spazio che si riesce a controllare quando si fissa un oggetto.
A seconda della perdita di uno o dei due parametri, si entra in una condizione di cecità parziale o totale. Altri parametri della funzione visiva non vengono presi in esame.
È cieco assoluto chi:
- ha totale mancanza di vista in entrambi agli occhi: è al buio assoluto;
- percepisce solo la luce: sa riferire di un fascio di luce che giunge al suo occhio;
- percepisce qualcosa in movimento, ma non sa riconoscere che cosa sia;
- ha un residuo del campo visivo inferiore al 3%.
È cieco parziale chi:
- ha un visus non superiore a 1/20 nell’occhio migliore;
- ha un residuo del campo visivo inferiore al 10%.
Quando c’è una condizione di cecità, il paziente deve essere orientato a seguire il percorso specifico.
Prima di tutto, è necessario che rientri nei parametri previsti dalla Legge: altrimenti perde tempo e va a intasare le già lunghe liste di attesa.
Quindi, la prima cosa che deve fare è chiedere al proprio oculista una certificazione medico legale che quantifichi i due parametri previsti dalla legge.
Poi può rivolgersi al medico di base o al medico di un patronato, accreditati presso il sistema attraverso un codice PIN, che compileranno il modulo richiesto da inviare telematicamente.
Il paziente – autonomamente o rivolgendosi a un patronato - deve a sua volta presentare domanda in maniera telematica, allegando il suddetto modulo.
Successivamente, sarà convocato a visita presso la Commissione dell’Azienda USL o presso quella INPS di prima istanza. Il paziente può farsi assistere a sue spese da un medico di fiducia. È opportuno presentare tutta la documentazione medica in possesso, valutando anche le richieste consigliate dall’INPS (documenti emessi da un centro pubblico, o altro).
Al termine viene redatto il verbale, che l’INPS invierà direttamente all’interessato.
Quali sono, mediamente, i tempi di attesa?
Non c’è una risposta univoca.
Si tratta di un tempo variabile, che dipende da Regione a Regione. Va detto che si possono creano delle liste d’attesa lunghe mesi o, a volte, anche un anno.