Con la rata di novembre 2020, chi ha diritto agli assegni di invalidità ha avuto accesso alla cosiddetta maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalidità civile totale al 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità (ex legge 222/1984).
Aumento pensione di invalidità e inabilità 2020
Si è trattato di un incremento considerevole, che può ammontare fino a 651,51 euro per tredici mensilità. La Consulta, infatti, aveva valutato non sufficienti a soddisfare i bisogni primari i 285 euro previsti fino ad oggi. Da qui, con il Dl Agosto, si è dato via all’aumento.
Come si legge sul portale INPS, «si tratta di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini per rendere attivo il quale il quale l’Istituto ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell’iter e la semplificazione delle stesse».
Dunque, dal compimento dei 18 anni (e non più solo a partire dai 60) invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi avranno diritto a questo aumento.
Con una distinzione, però. Agli invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e con i requisiti di legge l’adeguamento viene riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020.
I titolari di pensione di inabilità in base alla legge 222/1984, invece, devono fare domanda direttamente sul sito INPS o rivolgendosi a un patronato o un CAF. Ovviamente, per avere diritto alla pensione sono necessari alcuni requisiti reddituali.
Quanto e come incide il reddito sul calcolo della pensione di invalidità e inabilità
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, dunque:
- Redditi assoggettabili ad IRPEF (sia a tassazione corrente che a tassazione separata)
- Redditi tassati alla fonte
- Redditi esenti da IRPEF, sia del titolare sia del coniuge
Al contrario, invece, non concorrono al calcolo del reddito:
- Reddito della casa di abitazione
- Pensioni di guerra
- Indennità di accompagnamento
- Importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000)
- Trattamenti di famiglia
- Indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210).
C'è poi una ulteriore distinzione. Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità).
Un beneficiario coniugato, invece, deve avere redditi propri non superiori alla stessa cifra e redditi cumulati non superiori a 14.447,42 euro.
È bene sottolineare che, se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo del reddito. Dunque, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due coniugi comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Pensione invalidità 2021
L'INPS, attraverso la circolare 148 del 18 dicembre 2020, ha aggiornato i limiti di reddito e i relativi importi della pensione di invalidità per il 2021.
Per le persone con invalidità riconosciuta (come ad esempio i sordomuti, i ciechi, i mutilati e gli invalidi civili) i limiti di reddito non sono differenti da quelli del 2020 (ossia 16.982,49 euro).
Anche gli invalidi parziali hanno diritto a un assegno con limite reddituale stabilito dalla pensione sociale per gli anziani o dalla indennità di frequenza per i minorenni (cioè 4.931,29 euro).
Per quanto riguarda gli importi della pensione di invalidità 2021 non si rilevano particolari variazioni rispetto al 2020: gli invalidi e i sordi, sia totali che parziali, possono accedere a un assegno mensile pari a 287,09 euro, mentre per i ciechi parziali l’assegno ammonta a 213,08 euro. Per quelli assoluti, infine, aumenta ancora: 310,48 euro.