Cos’è la Legge sull'aborto o Legge 194?
La storia antecedente alla
Legge 194 permette di analizzare il contesto sociale ed il motivo per cui si avvertì la necessità di una
legittimazione dell’aborto volontario, ossia un aborto pianificato, che è distinto dall'
aborto spontaneo (il quale avviene per cause naturali e indipendenti dalla volontà della donna incinta).
La
Legge del 22 maggio 1978 n. 194, infatti, aveva come obiettivo primario quello di favorire la procreazione cosciente e di tutelare la maternità, offrendo assistenza a tutte quelle donne che, fino a quel momento, erano costrette a ricorrere ad
aborti clandestini.
Secondo l’art. 1 della Legge sull’aborto: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.
I principi e gli obiettivi su cui si basava la legge sull’aborto risultano quindi ben delineati, anche se non ha avuto l’esito sperato: esiste ancora oggi una percentuale stabile di donne che ricorrono all’
aborto clandestino ed, inoltre, la maggiore responsabilità della procreazione non trova molto riscontro nella realtà, dal momento che esiste un importante tasso di recidività alla scelta dell’interruzione della
gravidanza.
Aborto in Italia
La
Legge sull’aborto è costituita da 22 articoli che disciplinano le modalità, le tempistiche e i requisiti necessari affinché una donna possa interrompere volontariamente una gravidanza.
Secondo la
Legge 194/78, infatti, la donna che decide di non proseguire con la gravidanza deve rivolgersi ad un consultorio o ad un struttura socio-sanitaria abilitata. Il
consultorio si occupa, in primo luogo, di supportare la donna affinché possa superare i problemi che l’hanno spinta a prendere una tale scelta, offrendole soluzioni concrete (ad esempio economiche, sanitarie o sociali); successivamente, se la donna rimane convinta della scelta presa, il medico deve accertarne le condizioni e fisiche e attestare le sue intenzioni attraverso un certificato. Inoltre, la Legge sull’aborto prevede che, per ricorrere a un’
interruzione volontaria di gravidanza, debbano sussistere delle condizioni che impediscono il
parto, la maternità o la gravidanza (ad esempio, condizioni fisiche, sociali, economiche, circostanze del concepimento, anomalie o malformazioni del concepito).
Infine, è importante sottolineare che, secondo la Legge 194/78, la richiesta di aborto volontario deve essere effettuata direttamente dalla donna; se però quest’ultima è minorenne, per effettuare l’interruzione di gravidanza, viene richiesto anche il consenso dei genitori o dei tutori.
Suggerimenti per abortire
Se una donna ha deciso, per suoi motivi, di interrompere volontariamente la gravidanza, dovrà conoscere l'iter esatto del percorso che intende intraprendere.
L'iter dell'aborto volontario è definito in ogni sua parte. Ma quali sono i passi da seguire? In primo luogo, occorre leggere attentamente i 22 articoli di cui è composta la legge sull'aborto e recarsi, come prima cosa, al consultorio citato nel precedente paragrafo. In questo modo, figure di supporto potranno accertarsi dei motivi che spingono la donna a intraprenderetale scelta, offrendo alternative concrete a questa decisione.
Se la donna rimane ferma nella sua posizione, il medico dovrà accertarsi che sussistano le condizioni per l'interruzione di gravidanza, come spiegato precedentemente.
Se la paziente è minorenne, occorrerà poi il consenso genitoriale. Dopo il colloquio con il medico viene rilasciato un certificato, in cui si danno alla paziente altri sette giorni di tempo per riflettere sulla propria scelta ed escludere eventuali ripensamenti. (In casi di particolare urgenza, il ginecologo potrà apporre una dicitura in fondo al certificato per autorizzare la subitanea interruzione di gravidanza).
Trascorsi questi giorni, la donna può recarsi in una struttura (pubblica o privata) per l'operazione di aborto, che può avvenire con modalità diverse anche a seconda dello stato di avanzamento della gravidanza. L'aborto volontario, negli ospedali pubblici, è gratuito.
Se il medico lo richiede, l'aborto può avvenire in day hospital; in ogni caso, per azzerare ogni rischio, è bene che tale decisione venga intrapresa entro le prime otto settimane dal concepimento, per azzerare ogni rischio.
Fino a quale settimana è consentita l’interruzione di gravidanza?
La
Legge sull’aborto prevede la possibilità di interrompere la gravidanza volontariamente
entro i primi 90 giorni, tranne per alcune eccezioni; superata tale soglia, il feto sarà cresciuto ad un livello tale da essere considerato già un essere da tutelare e, di conseguenza, qualsiasi
aborto provocato sarà ritenuto omicidio.
Inoltre, nonostante sulla base della legge 194/78 la donna abbia il diritto di richiedere l’aborto entro i primi 90 giorni dal concepimento, è da tenere in considerazione che però non tutti i medici sono disposti ad effettuare il trattamento; esiste infatti una categoria di dottori obiettori di coscienza rispetto alla legge 194/78, che si sono espressi preventivamente e hanno deciso pubblicamente di rifiutarsi ad eseguire un’interruzione di gravidanza volontaria.
Cosa si intende per aborto terapeutico?
La Legge sull’aborto prevede la possibilità di effettuare l’interruzione di gravidanza
oltre i 90 giorni solo in presenza di determinate condizioni; in tal caso, infatti, si parla di aborto terapeutico e la Legge 194/78 lo consente solo in caso in cui il proseguimento della gravidanza comporti un grave pericolo fisico o psichico per la donna attestato da un medico (non è giustificabile l’aborto per il fatto che il feto sia malato ma per il fatto che questo potrebbe avere significative ripercussioni negative sulla gestante).
In ogni caso la legge 194/78 permette l’aborto terapeutico prima che il feto sia in grado di vivere autonomamente fuori dall’utero (all’incirca fino alla 22esima settimana di gravidanza); a tal proposito infatti, se il feto dovesse nascere vivo, il medico avrebbe l’obbligo di fare di tutto per mantenerlo in vita. L’unica metodologia possibile per l’aborto in uno stato di gravidanza avanzato consiste nella somministrazione di farmaci che stimolano le contrazioni e determinano un travaglio abortivo con espletamento di un parto che spesso viene correntemente definito "miniparto".
Quali altre misure di interruzione di gravidanza esistono?
Qualora la donna decida di interrompere la gravidanza entro i 90 giorni consentiti dalla legge sull’aborto, si potrebbe optare per un
aborto farmacologico (o chimico) o un
aborto chirurgico.
Nel primo caso si dovranno assumere due medicinali, la
pillola RU-486 e, dopo 48 ore, il misoprostolo che permette l’
espulsione tramite sanguinamenti del materiale abortivo; nel secondo caso, invece, si inserisce nell’utero una cannula sottile che, collegata ad una pompa, aspira il feto e l’endometrio. Infine, un’altra possibile alternativa chirurgica (utilizzata sempre più raramente) è la dilatazione dell’utero per mezzo di una pinza ed un successivo
raschiamento per la rimozione del contenuto.