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Per un intervento di chirurgia estetica, si ha diritto all'esonero dal lavoro?

Buongiorno a tutti. Vi scrivo per chiedervi se un'operazione di chirurgia estetica può essere indennizzabile o meno. Informandomi, ho ricevuto pareri contrastanti e vorrei, se possibile, delucidazioni in merito. Grazie.

Risposta

Il Coordinamento Generale Medico-Legale dell’INPS ha stilato linee guida orientative per uniformare la valutazione medico-legale sullo stato d’incapacità temporanea lavorativa derivante da trattamenti chirurgici praticati a scopo estetico ai fini del riconoscimento del diritto indennitario di malattia.

Tali linee guida sono rappresentate dalla circolare n. 63 del 07/03/1991, dal messaggio n. 000030 del 24/06/2003 e dal messaggio n. 011869 del 09/05/2007.

In particolare, la circolare n. 63 indica «rientrino nella sfera dell’indennizzabilità i periodi di incapacità lavorativa correlati all'effettuazione degli interventi di chirurgia estetica, resisi necessari al fine di rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico. Il riconoscimento dell’indennità di malattia deve escludersi (sia per il periodo di ricovero, che di convalescenza), non essendo in linea generale ravvisabili specifiche dirette esigenze terapeutiche, qualora l’intervento risulti eseguito allo scopo di eliminare un difetto meramente estetico. Nell’ambito di tale ultima casistica, potranno comunque essere considerate favorevolmente, agli effetti erogativi di cui trattasi, le situazioni in cui l’intervento chirurgico conseguente al suddetto difetto estetico sia stato determinato da motivi sanitariamente apprezzabili; quanto sopra, semprechè la circostanza venga debitamente comprovata dagli atti che l’interessato vorrà, di propria iniziativa, produrre, ad evitare che la sede notifichi al datore di lavoro la non indennizzabilità del caso sulla scorta della certificazione esibita, da cui risulti – a giudizio del medico della sede – l'esistenza di un vizio puramente estetico».

Da tale circolare si evince che, poiché nella gran parte dei casi gli interventi di chirurgia estetica hanno uno scopo puramente migliorativo del proprio aspetto e non sono resi necessari dalla presenza di malattie sottostanti, sono da considerarsi privi di qualsiasi carattere di rilevanza assicurativo-previdenziale e pertanto non indennizzabili.

Come detto, questi interventi determinano nel soggetto un’incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico. A meno che non sussistano motivate esposte indicazioni, i giorni di inabilità assoluta temporanea lavorativa non possono essere computati ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia. Non sono quindi indennizzabili i giorni di ricovero ospedaliero, intervento chirurgico, degenza postoperatoria, convalescenza.

In alcuni casi specifici, la chirurgia estetica diventa malattia indennizzabile. In particolare:
  • interventi di chirurgia plastica necessari a rimuovere vizi funzionali e che abbiano quindi uno scopo terapeutico. L’atto chirurgico acquista in questo caso una finalità terapeutica per la tutela della salute, riconosciuto nell’articolo 32 della Costituzione Italiana. Ad esempio, l’emendamento di alterazioni fisiognomiche acquisite (gravi cicatrici, danni dismorfici realizzatisi a seguito di traumi o malattie con conseguenti mutilazioni) può risultare indennizzabile. Questi casi vanno però analizzati attentamente sulla base della documentazione clinica disponibile. Il riconoscimento è in questi casi duplice e tiene conto della disfunzione loco-regionale e della sofferenza psicologica di tipo depressivo correlata all’evento causale che ha generato l’inestetismo deturpante
  • presenza di un distress esistenziale che viene a volte invocato per attribuire una finalità terapeutica a interventi correttivi di inestetismi fisiognomici. Indispensabile è la corretta valutazione di ogni singolo caso; qualora dovesse evidenziarsi una patologia psichiatrica generata da una percezione disarmonica della propria immagine corporea, essa dovrebbe essere suffragata da certificazione specialistica, che ne attesti esistenza e gravità
  • insorgenza d’impreviste complicazioni intra- o post-operatorie, sanguinamenti con eventuale formazione di ematomi, infezioni con eventuali raccolte purulente, formazione di sieromi, rotture protesiche, contratture capsulari: queste situazioni interrompono il nesso causale iniziale, consentendo il riconoscimento della tutela assicurativa.
Rimango a disposizione per qualsiasi altro dubbio in merito.
Risposta a cura di
Dr. Eduardo Campione Medico Chirurgo
Dr. Eduardo Campione
medico del lavoropsicoterapeuta
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