Sarà capitato a tutti di presentare dal commercialista una serie di ricevute fiscali per effettuare la dichiarazione dei redditi e di poter scaricare le spese mediche sostenute durante l’anno.
A volte, però, si è in dubbio su quali siano effettivamente i documenti necessari e quali siano le spese che effettivamente si possano portare in detrazione. Cerchiamo di fare chiarezza proprio su questo punto, specificando, ad esempio, quali sono le spese sanitarie che la normativa permette di scaricare e qual è il tetto massimo di spese mediche detraibili.
Cosa si intende per spese mediche detraibili
La legislazione italiana prevede un’agevolazione nella dichiarazione dei redditi, che consiste nel poter scaricare le spese mediche detraibili dal 730, sull’importo delle tasse dovute.
Vi è infatti la possibilità di sottrarre, dall’imposta lorda Irpef, un importo del 19% delle spese mediche detraibili, ma soltanto per quella parte che supera 129,11 euro. Ovviamente, questo importo di spese detraibili deve riguardare il dichiarante o un familiare a suo carico. È inoltre importante sapere che gli scontrini (o eventualmente le fatture) che dimostrano il sostenimento delle spese mediche detraibili devono essere conservati per cinque anni.
Di seguito specificheremo nel dettaglio quali sono le spese sanitarie che si possono portare in detrazione e qual è il limite di spese mediche detraibili.
Quali sono le spese mediche che si possono portare in detrazione
La normativa prevede un elenco dettagliato di spese sanitarie che possono essere detratte, a patto che esse siano dimostrate attraverso un’apposita documentazione fiscale, come ad esempio scontrini, fatture, parcelle, ricevute e così via. Queste sono costituite da spese mediche, di assistenza specifica e chirurgiche, così come dalle spese per prestazioni specialistiche e da quelle per protesi sanitarie. In particolare, le spese mediche detraibili dalla dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
- Importi dei ticket sanitario SSN
- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni
- Prestazioni chirurgiche
- Prestazioni rese da un medico generico, ivi comprese le visite e cure omeopatiche
- Prestazioni specialistiche
- Ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze
- Spese cure termali
- Spese trapianto di organi
- Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale e Spese per pedagogista
- Acquisto o noleggio di protesi sanitarie e le spese per la loro manutenzione
- Spese per l’acquisto o affitto di dispositivi medici quali ad esempio misuratore per la pressione o aerosol
- Prestazioni rese da un professionista quale ad esempio: fisioterapista, dietista, infermiere, podologo, educatore professionale, logopedista, igienista dentale, ecc
- Acquisto di farmaci con prescrizione medica o da banco, e medicinali omeopatici
- Elettrocardiogrammi, ecocardiografia
- Elettroencefalogrammi
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
- Risonanza magnetica nucleare
- Ecografie
- Indagini laser
- Ginnastica correttiva
- Ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
- Dialisi
- Cobaltoterapia
- Iodio-terapia
- Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
- Esami di laboratorio
Infine, è importante ricordare che non possono essere considerate spese mediche detraibili quelle sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, dal momento che la disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica alla procedura.
Spese mediche detraibili: tetto massimo e calcolo franchigia
Per franchigia delle spese mediche si intende quell’importo oltre il quale le spese sanitarie godono della detrazione del 19%. Tale importo viene calcolato sommando tutte queste spese sostenute nell’anno precedente, sottraendo 129,11 euro ed applicando sul risultato ottenuto il 19%.
Inoltre, esiste anche un limite per le spese mediche detraibili annualmente ed è pari a euro 15.493,71. Al superamento di tale tetto massimo, la quota in eccesso viene ripartita in quote annue di pari importo nei 3 anni successivi.