Entra oggi in vigore la legge sul biotestamento, approvata dal Senato lo scorso 14 dicembre al termine di un percorso parlamentare piuttosto travagliato.
Insomma, da oggi potremmo decidere di «compilare» il nostro testamento biologico e nessun trattamento potrà più essere iniziato o proseguito senza il nostro consenso «libero e informato». Non solo. Chi lo vorrà, potrà anche depositare tramite una dichiarazione le proprie volontà in relazione alle cure da ricevere o rifiutare. Cosa ne pensate? Vediamo insieme di cosa si tratta.
Testamento biologico in Italia: ecco cosa dice la Legge
A più di 10 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, otto anni dopo il caso Englaro a circa un anno da quello Dj Fabo, il disegno di legge sul biotestamento è diventato legge.
Vediamo, dunque, nei dettagli cosa prevede il testamento biologico, che avrà molti risvolti psicologici su tutta la popolazione.
- Consenso informato – Nel rispetto della Costituzione, il testo prevede che non si possa dare il via o proseguire nessun trattamento sanitario senza il consenso libero e informato della persona sottoposta a cura. Viene dunque «promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato». Vi è poi un appunto importante, secondo il quale nel rapporto medico-paziente possono essere coinvolti – secondo i desideri dei pazienti – anche i familiari. Ricordiamo che il medico, se il paziente rifiuta o rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
E ancora:
- Accanimento terapeutico – Alla luce di una prognosi infausta, viene considerato accanimento terapeutico ogni ostinazione nella somministrazione delle cure. In questi casi, grazie alla nuova legge sul biotestamento, il personale sanitario avrà l’obbligo di astenersi dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati.
- Terapia del dolore – I medici dovranno sempre adoperarsi per alleviare le sofferenze dei propri pazienti, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
- Trattamento dei minori – Per loro, ovviamente, le cose cambiano. Quando il malato è minorenne, la decisione è nelle mani dei genitori. Si legge nel testo, infatti, che «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore». In caso di conflitto tra i genitori, la parola passa al Tribunale che dovrà tener conto anche delle volontà del minore con più di 12 anni.
- Cure pianificate – Nella relazione tra specialista e paziente «rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità». Insomma, se il paziente lo desiderasse da oggi può concordare con il proprio medico le cure future, nel caso in cui un domani ci si trovi in una condizione di incapacità di esprimere le proprie volontà.
- Disposizioni anticipate di trattamento – Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Attenzione, però, le Dat sono sempre revocabili. Inoltre, risultano vincolanti per il medico che prende in cura un determinato paziente: per questo motivo, lo specialista è sempre esente da responsabilità civili e penali. Le disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte tramite atto pubblico o per mezzo di una scrittura privata. Non solo: devono essere autenticate dal notaio, da un pubblico ufficiale oppure da un medico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o a esso convenzionato. Per chi, invece, non presenta le condizioni fisiche per poter redarre una scrittura, può far ricorso a una videoregistrazione. Infine, come si chiarisce nella legge del biotestamento, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
Attenzione, però! Ricordiamo che eutanasia e suicidio assistito non sono contemplati dall’attuale legge sul testamento biologico. Si tratta di una mancanza oppure di una salvaguardia della vita?