Il ticket sanitario è una forma di pagamento che il cittadino versa in maniera contributiva (o partecipativa) per alcune prestazioni mediche fornite dallo Stato.
Esso non ha sempre fatto parte del nostro sistema sanitario, anzi, è un accorgimento relativamente giovane: è stato infatti introdotto in Italia solo 35 anni fa, nel 1982, ma ormai tutti lo conoscono e ne fanno uso quando è necessario ricorrere a visite, analisi di laboratorio, prestazioni al pronto soccorso, ecc. Scopriamo insieme quel che c’è da sapere in proposito.
Come funziona il ticket e per quali servizi è previsto?
Il ticket è regolamentato dai criteri dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), illustrati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, il quale prevede il pagamento del ticket per:
- Visite specialistiche
- Esami di diagnostica (di laboratorio e/o strumentale)
- Cure termali
- Prestazioni di pronto soccorso senza ricovero e non emergenziali (codici bianchi)
Non è invece previsto il ricorso al ticket sanitario nei casi di:
- Prestazioni di libera scelta del medico di famiglia e del pediatra
- Protesi, strumenti tecnologici e ortesi per persone disabili
- Alimenti o strumenti per categorie particolari (come gli alimenti senza glutine per i celiaci e i dispositivi usati dai diabetici)
- Particolari esami di laboratorio e/o di diagnostica facenti parte di programmi di diagnosi precoce o a scopo preventivo e collettivo promossi da enti regionali (come la mammografia per la diagnosi preventiva del tumore al seno, il PAP test per il cancro all’utero, la ricerca di sangue occulto nelle feci allo scopo di individuare il carcinoma del colon-retto, ecc.)
- Esami di laboratorio e/o di diagnostica necessari per la salute collettiva, su disposizione locale o in caso di epidemia (come la profilassi per chi è entrato in contatto con malati di patologie infettive e contagiose)
- Trattamenti ricevuti in fase di ricovero in ospedale (ne fanno parte anche i ricoveri in strutture di lungodegenza o di riabilitazione, ma anche gli esami inerenti a ricoveri programmati), ai sensi dell’art.1, comma 18, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il ticket non è utilizzato neanche in casi di prestazioni fornite eccezionalmente, come:
- Tutela della maternità (cfr. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017)
- Promozione di donazione di: sangue, tessuto, organi, ecc.
- Prevenzione della diffusione dell’HIV, relativa alla constatazione dell’infezione in atto nei confronti di individui facenti parte di gruppi a rischio, o con comportamenti a rischio oppure esposti accidentalmente all’infezione
- Tutela di pazienti con complicanze da: trasfusioni (di sangue o di emoderivati), vaccinazioni obbligatorie, ecc
- Vaccini facenti parte del Piano nazionale della prevenzione vaccinale
Quanto costa?
Per i casi sopracitati aventi diritto (esami di laboratorio e/o strumentali, visite specialistiche, prestazioni riabilitative e/o ambulatoriali, ecc.) il ticket è uguale al costo della prestazione, fino al raggiungimento di un massimo di 36,15 € a ricetta (tranne per gli assistiti che possono usufruire dell’esenzione).
Degli assistiti fanno parte persone con specifiche situazioni di reddito, o aventi patologie croniche e/o rare, o soggetti con invalidità o, ancora, altri casi particolari come donne in gravidanza, individui con HIV e per la diagnosi precoce di alcuni tumori.
Per tutti gli altri, oltre al prezzo del ticket sanitario, occorre aggiungere la cifra di 10,00 € ad ogni ricetta, anche se alcune Regioni italiane hanno introdotto misure differenti o modificato l’importo della quota (alzandolo o diminuendolo).
Le Regioni, infatti, in base al Decreto legge n. 347/2001 (convertito in Legge n. 405/2001), sono libere di intervenire e di introdurre strumenti di partecipazione alla spesa.
In un’unica ricetta di possono prescrivere sino a otto prestazioni (rimanendo all’interno della stessa specialità medica); a ciò fanno eccezione i trattamenti fisioterapici.
Per avere un riferimento sulle tariffe in vigore, occorre consultare il Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (anche se molte Regioni hanno un tariffario autonomo, visualizzabile all’interno del portale web di ogni Regione italiana).
Al pronto soccorso si ha sempre diritto al ticket?
Il ticket, come si diceva, è previsto per i “codici bianchi”, ossia per quelle prestazioni non urgenti e per cui non è previsto il ricovero ospedaliero; quindi, per i codici rosso (situazione molto critica), giallo (mediamente critica) e verde (poco critica), non sono previsti ticket. Inoltre, i minori di 14 anni e gli aventi diritto all’esenzione, sono totalmente esclusi dal pagamento.
Per quali farmaci è previsto il ticket sanitario?
Dall’anno 2000 non è più prevista alcuna forma di partecipazione degli assistiti per l’assistenza farmaceutica: di conseguenza, non c’è alcun ticket e i farmaci sono o del tutto gratuiti o con pagamento intero (classe C).
Molte Regioni, nonostante questo, hanno applicato sui farmaci di fascia A delle forme alternative di contributo alla spesa – detti comunque ticket – e che di solito hanno una quota fissa (per confezione o per ricetta).
Le Regioni hanno tuttavia stilato un elenco di categorie e soggetti esenti dal pagamento. Per quel che riguarda i farmaci generici ed equivalenti, occorre sapere che se l’utente intende acquistare il farmaco con marchio, dovrà pagare la differenza rispetto al suo generico (contente gli stessi principi attivi e la medesima composizione, nonché uguali modalità di somministrazione e rilascio di quelli del farmaco di marca).
Nel caso vi occorrano maggiori informazioni sui ticket, il consiglio è quello di contattare la propria Asl di riferimento, e di consultare le pagine internet inerenti ai ticket dei portali della propria regione di residenza.