icon/back Indietro Esplora per argomento

Paziente colpito da ictus: quali sono i diritti per i familiari?

Redazione

Ultimo aggiornamento – 14 Aprile, 2020

ictus: i diritti previsti dalla Legge 104 per i familiari.

A cura di sanita_informazione

L’ictus, anche chiamato ‘stroke’ (colpo), si verifica quando non avviene un corretto deflusso sanguigno al cervello utile ad assicurare tutte le funzioni vitali-celebrali. Questa ‘inattività’ sanguigna comporta una morte celebrale derivante da morte cellulare, che può avere differenti conseguenze più o meno gravi.

Difficoltà di linguaggio e di movimento purtroppo sono le conseguenze più evidenti della patologie.

Quali sono le tipologie di ictus?

Sostanzialmente vi sono due tipologie differenti di ictus:

  • Ischemico: si verifica quando il flusso di sangue non alimenta il cervello.
  • Emorragico: causato da un sanguinamento nel cervello.

Quale ruolo ha la famiglia?

Nel programma di riabilitazione del paziente colpito da ictus, il familiare ha un ruolo importantissimo: in tutta la fase riabilitativa, infatti, il contesto familiare, non solo le persone fisiche ma anche lo stesso ambiente domestico, ricopre un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda i diritti che spettano alla famiglia è necessario fare una distinzione accurata rispetto alla gravità di patologia.

Quali categorie di pazienti?

A seconda della gravità di ictus il paziente si distingue in:

  • Inabile: il paziente non può svolgere un’attività lavorativa.
  • Invalido: il paziente può svolgere l’attività lavorative in diverse percentuali di operatività (stabilite con tabelle specifiche).

Cosa dice la legge?

Sulla base di questa macro-distinzione, la Legge si articola differentemente nei confronti dei familiari interessati:

  • Se il paziente è inabile, il parente ha diritto a chiedere la ‘pensione di inabilità’ solo nei casi in cui la persona colpita da ictus abbia perlomeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio, e 5 anni di anzianità assicurativa. Se non sussistono questi casi specifici, il paziente avrà diritto pensione per invalidi civili totali, entro un limite di reddito annuo corrispondente a 16.532,10 euro.
  • Se il paziente oltre a essere inabile non può muoversi e non è autonomo in nessuna funzione, allora il parente può richiedere l’assegno di accompagnamento che ammonta a 515,43 euro mensili per 12 mesi.
  • Se il paziente è invalido, potrà avere diritto all’assegno ordinario (sempre influenzato dal reddito), se l’invalidità è superiore al 67% e se è in regola con il versamento dei contributi previsti dalla legge.
  • In questo contesto il familiare può usufruire della Legge 104 sempre sulla base del diverso grado di inabilità o invalidità del paziente stesso. Lo stesso discorso vale per l’esenzione del ticket sanitario.

Come fare domanda?

Per usufruire dei diritti previsti dalla legge, il familiare del paziente colpito da ictus deve:

  • Richiedere al proprio medico di base un certificato che attesti l’invalidità civile e di accompagnamento. Il documento sarà inviato dal medico all’Inps per via telematica.
  • In un tempo massimo di 90 giorni dalla consegna del certificato, il familiare deve trasmettere domanda di invalidità civile in modalità telematica all’Inps.
  • Nell’ultima fase la Commissione Inps stabilisce una data per la visita medica. Dopo la visita il familiare dovrà inviare telematicamente all’Inps il modello per la liquidazione dell’indennità di accompagnamento.
Condividi
Redazione
Scritto da Redazione

La redazione di Pazienti.it crea contenuti volti a intercettare e approfondire tutte le tematiche riguardanti la salute e il benessere psificofisico umano e animale. Realizza news e articoli di attualità, interviste agli esperti, suggerimenti e spunti accuratamente redatti e raccolti all'interno di categorie specifiche, per chi vuole ricercare e prendersi cura del proprio benessere.

a cura di Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
Le informazioni proposte in questo sito non sono un consulto medico. In nessun caso, queste informazioni sostituiscono un consulto, una visita o una diagnosi formulata dal medico. Non si devono considerare le informazioni disponibili come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento o l’assunzione o sospensione di un farmaco senza prima consultare un medico di medicina generale o uno specialista.
Redazione
Redazione
in Salute

1779 articoli pubblicati

a cura di Dr.ssa Elisabetta Ciccolella
icon/chat